Alla luce della riforma dello Statuto del Contribuente (D.Lgs. 219/2023), non è legittimo notificare un secondo avviso di accertamento IMU per lo stesso anno d'imposta per recuperare un immobile "dimenticato", qualora i dati di tale cespite fossero già a disposizione dell'Ente (es. normale visura catastale) al momento della prima istruttoria. In tali casistiche, il potere impositivo per quell'annualità si è definitivamente "consumato".
Analisi Tecnica e Riferimenti Normativi
Il Divieto di Ne bis in idem procedimentale (Art. 9-bis, comma 1, L. 212/2000): La norma sancisce il principio di unicità e globalità dell'accertamento, stabilendo che il contribuente ha diritto a subire l'azione accertativa, per ciascun tributo e periodo d'imposta, una sola volta. L'Ufficio ha il dovere di esaminare la posizione del cittadino nella sua interezza, emettendo un unico atto omnicomprensivo.
Il limite dei "Nuovi Elementi" (Art. 9-bis, comma 2, L. 212/2000): Il legislatore ammette un'eccezione all'unicità dell'accertamento, ma impone un limite severissimo. Una successiva azione in peius (per chiedere maggiore imposta) è lecita esclusivamente in base alla "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi non conoscibili né valutabili" al momento del primo controllo. Un dato già residente nelle banche dati comunali o catastali al momento della prima istruttoria non è in alcun modo considerabile "nuovo" o "inconoscibile", ma costituisce mera negligenza istruttoria.
Il superamento della giurisprudenza locale permissiva: In passato, la Corte di Cassazione (es. Ordinanza 27261/2023) consentiva ai Comuni di emanare accertamenti integrativi senza vincoli per la stessa annualità, facendo leva sull'art. 1, comma 161, della L. 296/2006. Con l'ingresso del nuovo art. 9-bis (Legge gerarchicamente sovraordinata in quanto attuativa di principi generali), l'uso indiscriminato degli avvisi integrativi locali risulta definitivamente bloccato.
Il divieto di Autotutela in peius (sostitutiva in malam partem): L'ostacolo del ne bis in idem non può essere aggirato annullando il primo atto in autotutela per riemetterne subito uno nuovo e più oneroso. La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'autotutela non può essere distorta per sanare sviste dell'Ufficio al fine di recuperare maggiore imposta, poiché ciò eluderebbe il principio della consumazione del potere accertativo.
Link Ufficiali
L. 212/2000 (Statuto del Contribuente, Art. 9-bis) introdotto con l'art. 1 Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 : Normattiva
(( (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario). ))
((
1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
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