Scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI
Fino al 2021, la scadenza TARI seguiva le sorti del Bilancio di Previsione (D.Lgs. 267/2000). Con il D.L. 228/2021 (Milleproroghe 2022), art. 3, comma 5-quinquies, la scadenza è stata sganciata e fissata ordinariamente al 30 aprile. Successivamente, l'art. 1, comma 677 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato ulteriormente a regime la tempistica, portando la scadenza ordinaria al 31 luglio.
Scadenza per l'approvazione delle tariffe e del regolamento TARI
Ordinaria (fino al 2025): Il termine ordinario era il 30 aprile di ogni anno (ex art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 228/2021).
Ordinaria (dal 2026 in poi): Il termine ordinario è il 31 luglio di ogni anno (ex art. 1, comma 677, L. 199/2025).
A decorrere dall’anno 2026, all’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «31 luglio».
Approvazione PEF e Tariffe TARI dal 2026 passa dal 30/04 al 31/07.
Scadenza per l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale
Ordinaria: Il termine ultimo per l'invio telematico delle delibere TARI al Ministero dell'Economia e delle Finanze è il 14 ottobre di ogni anno (art. 13, comma 15-ter, D.L. 201/2011), al fine di consentirne la pubblicazione entro il 28 ottobre. La mancata pubblicazione comporta l'inapplicabilità delle nuove tariffe e il ritorno a quelle dell'anno precedente (art. 1, comma 683, L. 147/2013).
Link Ufficiali:
Normattiva - D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022, per storico TARI): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228!vig=
Normattiva - L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026, per nuova scadenza a regime): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025;199!vig= (Nota: il link rispetta la sintassi URN di Normattiva per l'anno di promulgazione).
Portale Federalismo Fiscale (Area Riservata Comuni/MEF): https://portalefederalismofiscale.gov.it (Accesso diretto all'area per l'inserimento delle delibere ex art. 13, c. 15-ter, D.L. 201/2011).
IFEL - Note Operative e Pubblicazioni (Archivio finanza locale): https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni (In questa sezione è possibile filtrare per "TARI" o "Proroghe" per recuperare lo storico documentale).
Applicazione Pratica per l'Ente: Atteso che dal 2026 la scadenza per deliberare il PEF e le tariffe è posticipata ex lege al 31 luglio, si raccomanda di inserire un articolo specifico nel Regolamento TARI (ex art. 52 D.Lgs. 446/97) che disciplini l'emissione delle bollette in due fasi:
Acconto (es. entro maggio/giugno): Calcolato su una percentuale (es. 60%) delle tariffe dell'anno precedente.
Saldo/Conguaglio (es. dicembre): Calcolato a fine anno applicando le nuove tariffe deliberate entro il 31 luglio, garantendo la totale copertura del PEF asseverato (obbligo ARERA), al netto di quanto già versato dal contribuente in acconto.
il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 13, comma 15-ter, disciplina l'efficacia delle delibere comunali relative a tributi locali, tra cui la TARI, subordinandola alla loro pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Ecco il link diretto: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201!vig=
15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
AGGIORNAMENTO:
La L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 74) che "A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".