Scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI
Ordinaria: Il termine ordinario è il 30 aprile di ogni anno.
AnnoTributoScadenza Ordinaria/ProrogataPrincipale Riferimento NormativoNote
2012TARSULegata al termine di approvazione del bilancio di previsione.D.Lgs. 507/1993Era ancora in vigore la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2013TARES30 novembre 2013.Art. 14, D.L. n. 201/2011Il D.L. 201/2011 ha introdotto la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il termine per deliberare le tariffe e il regolamento fu oggetto di diverse proroghe nel corso dell'anno.
2014TARI31 luglio 2014 (prorogata)Legge n. 147/2013Primo anno di applicazione della TARI, istituita in sostituzione della TARES.
2015TARI30 luglio 2015 (prorogata)Legge n. 147/2013Termine allineato alla proroga per l'approvazione del bilancio comunale.
2016TARI31 luglio 2016 (prorogata)Legge n. 147/2013Termine allineato alla proroga per l'approvazione del bilancio comunale.
2017TARI31 luglio 2017 (prorogata)Legge n. 147/2013Termine allineato alla proroga per l'approvazione del bilancio comunale.
2018TARI31 luglio 2018 (prorogata)Legge n. 147/2013Termine allineato alla proroga per l'approvazione del bilancio comunale.
2019TARI31 luglio 2019 (prorogata)Legge n. 147/2013Termine allineato alla proroga per l'approvazione del bilancio comunale.
2020TARI30 settembre 2020 (prorogata)Legge n. 147/2013 e normativa emergenziale Covid-19Proroga straordinaria a causa della pandemia.
2021TARI31 luglio 2021 (prorogata)Legge n. 147/2013 e normativa emergenziale Covid-19Ulteriore proroga legata alla situazione pandemica.
2022TARI31 luglio 2022 (prorogata)Legge n. 147/2013Termine allineato alla proroga del bilancio.
2023TARI30 settembre 2023 (prorogata)Legge n. 147/2013 e DM InternoUlteriore proroga concessa con Decreto Ministeriale per l'approvazione del bilancio.
2024TARI30 giugno 2024 (prorogata)Legge n. 147/2013 e DM Interno 22/12/2023Il termine per l'approvazione del bilancio 2024-2026 è stato prorogato più volte.
2025TARI31 marzo 2025 (salvo proroghe)D.Lgs. 267/2000 (TUEL)Si indica il termine ordinario, ma è altamente probabile che venga prorogato, come avviene di consueto.
Per l'anno 2024: Il termine è stato prorogato al 30 giugno.
Per l'anno 2025: Il termine è stato prorogato al 30 giugno.
Scadenza per l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale
Ordinaria: Il termine ultimo per l'invio telematico delle delibere TARI al Ministero dell'Economia e delle Finanze è il 14 ottobre di ogni anno.
il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 13, comma 15-ter, disciplina l'efficacia delle delibere comunali relative a tributi locali, tra cui la TARI, subordinandola alla loro pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Ecco il link diretto: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201!vig=
15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
AGGIORNAMENTO:
La L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 74) che "A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".