La Risoluzione n. 1 /DF del 17 febbraio 2016 del Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti sull'applicazione delle agevolazioni IMU e TASI previste dalla Legge di Stabilità 2016 per gli immobili concessi in comodato ai familiari. La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nello stesso comune dell'immobile concesso in comodato. La riduzione si applica anche se il comodante possiede un altro immobile nello stesso comune adibito a propria abitazione principale.
La risoluzione chiarisce anche le modalità di registrazione del contratto di comodato e specifica che il possesso di immobili non abitativi non preclude l'agevolazione.
Fino al 31 dicembre 2015, l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (decreto "Salva Italia") conferiva ai Comuni il potere di stabilire, con propria delibera regolamentare, l'assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli). Laddove il Comune deliberava in tal senso, l'immobile e le relative pertinenze godevano della medesima esenzione totale spettante all'abitazione principale del proprietario.