I fabbricati rientranti nel gruppo catastale "D" (da D/1 a D/10) sono immobili definiti "a destinazione speciale". Costituiscono il tessuto produttivo, commerciale e dei servizi del Paese. In questa categoria troviamo, ad esempio:
D/1: Capannoni e opifici industriali.
D/2: Alberghi e pensioni.
D/4: Case di cura e ospedali privati.
D/5: Istituti di credito, cambio e assicurazione (banche).
D/8: Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale (es. centri commerciali).
Data la loro importanza economica e il loro alto valore patrimoniale, la fiscalità locale ha sempre riservato a questi immobili regole di determinazione della base imponibile e di riparto del gettito molto specifiche.
Fino al 31 dicembre 2019, la tassazione sugli immobili strumentali si biforcava in due tributi: l'IMU (di natura strettamente patrimoniale) e la TASI (legata ai servizi indivisibili comunali). Questo portava a una burocrazia complessa, con tetti massimi da rispettare sommando le due aliquote.
A partire dal 1° gennaio 2020, con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), il legislatore ha operato una drastica semplificazione abolendo definitivamente la TASI e facendola confluire nella cosiddetta "Nuova IMU". Oggi, quindi, le imprese e i proprietari versano un unico tributo.
Per i fabbricati del gruppo D, il legislatore ammette due diversi criteri di determinazione del valore dell'immobile su cui calcolare l'imposta:
A. Il Metodo Catastale (per gli immobili iscritti in catasto) È il metodo standard. Se il fabbricato ha una rendita catastale definitiva attribuita, la base imponibile si ottiene:
Rivalutando la rendita catastale del 5%. Moltiplicando il risultato per il coefficiente catastale di riferimento, che è pari a 65 per tutto il gruppo D, con la sola eccezione della categoria D/5 (banche e assicurazioni) per cui il moltiplicatore è 80. Formula: Rendita x 1,05 x Moltiplicatore (65 o 80). (Nel 2012 il moltiplicatore era 60).
B. Il Metodo Contabile (per gli immobili "non iscritti" delle imprese) Si applica esclusivamente ai fabbricati classificabili nel gruppo D, privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati a bilancio. In questo caso, il valore si determina applicando al valore contabile (costo di acquisizione o costruzione) degli appositi coefficienti di attualizzazione pubblicati ogni anno tramite decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
La caratteristica fondamentale dei fabbricati di categoria D è che l'IMU versata non rimane interamente nelle casse del Comune in cui sorge l'immobile. Il legislatore ha infatti previsto una riserva di gettito a favore dello Stato.
L'aliquota di base per gli immobili D è fissata allo 0,76% (7,6 per mille). Questa si scompone in modo netto:
Quota Statale (0,76%): È un valore inderogabile. Il 7,6 per mille del valore imponibile va versato allo Stato tramite specifici codici tributo F24 (3925). Il Comune non ha alcun potere su questa percentuale.
Quota Comunale (da 0% fino a un massimo di 0,30%): I Comuni possono deliberare una maggiorazione dell'aliquota a proprio favore, che generalmente parte dallo 0,10% (per arrivare al totale base di 0,86%) e può essere spinta al rialzo fino al tetto massimo complessivo del 1,06% (10,6 per mille, di cui sempre 7,6 per mille allo Stato e 3,0 per mille al Comune). (3930)
(Nota: Fanno eccezione i fabbricati rurali ad uso strumentale - D/10 - per i quali l'aliquota è fortemente agevolata, pari allo 0,1% e destinata integralmente al Comune).
Ecco
La caratteristica fondamentale dei fabbricati di categoria D è che l'IMU versata non rimane interamente nelle casse del Comune in cui sorge l'immobile. Il legislatore ha infatti previsto una riserva di gettito a favore dello Stato.
L'aliquota di base per gli immobili D è fissata allo 0,86% (8,6 per mille). Questa si scompone in modo netto:
Quota Statale (0,76%): È un valore inderogabile. Il 7,6 per mille del valore imponibile va versato allo Stato tramite specifici codici tributo F24 (es. 3925). Il Comune non ha alcun potere su questa percentuale.
Quota Comunale (da 0% fino a un massimo di 0,30%): I Comuni possono deliberare una maggiorazione dell'aliquota a proprio favore, che generalmente parte dallo 0,10% (per arrivare al totale base di 0,86%) e può essere spinta al rialzo fino al tetto massimo complessivo del 1,06% (10,6 per mille, di cui sempre 7,6 per mille allo Stato e 3,0 per mille al Comune).
(Nota: Fanno eccezione i fabbricati rurali ad uso strumentale - D/10 - per i quali l'aliquota è fortemente agevolata, pari allo 0,1% e destinata integralmente al Comune).