I fabbricati rurali sono immobili destinati al servizio dei terreni agricoli e utilizzati come beni strumentali per la coltivazione oppure come abitazione dell'imprenditore agricolo e dei suoi collaboratori. Essi godono di un regime fiscale agevolato qualora rispettino specifici requisiti previsti dalla legg
D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole
I requisiti e le caratteristiche di tali fabbricati sono indicate all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale anche fabbricati appartenenti ad altre categoria catastali (tipicamente gli A/6, C/2, ma anche C/3, C/7 etc..) purchè sia presente in catasto una specifica annotazione di ruralità per il particolare immobile.
aliquota massima 1 x mille
i fabbricati rurali strumentali sono esenti IMU ma sono soggetti a TASI con aliquota massima 1 per mille
Dal 2020 la TASI viene abrogata e i fabbricati rurali strumentali tornano ad essere soggetti a IMU ad aliquota massima 1 per mille che può essere ridotta o azzerata dal Comune solo con espressa deliberazione
Legge di Stabilità 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art 1, Commi da 738 a 783
Comma 750. L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.
In mancanza di delibera o di specifica indicazione in delibera, l'aliquota IMU per i fabbricati rurali strumentali è pari all'1 per mille (aliquota base)
Emergenza COVID19 anno 2020
Nel 2020 in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19, il Governo con i decreti Agosto, Rilancio e Ristori ha previsto l'esenzione della prima e/o seconda rata IMU per particolari attività economiche specificamente indicate nei decreti. Tra queste è presente l'attività degli agriturismi che normalmente si realizza in fabbricati rurali strumentali.
La condizione per poter beneficiare dell'esenzione è che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate. Questa circostanza è verificabile attraverso un controllo della visura aziendale (chi è il titolare) e il titolo di proprietà (chi è il proprietario). Ed è soddisfatta se i due nominativi/denominazioni coincidono.
Dal 2014 (e fino al 2019) i fabbricati rurali strumentali sono esenti IMU ma sono soggetti a TASI con aliquota massima 1 per mille
Dal 2014 (e fino al 2019)
Legge di Stabilità 2014 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Art 1, Commi da 639 a 731 [html] [pdf]
Comma 708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. [ndr 1 per mille]
In mancanza di delibera o di specifica indicazione in delibera, l'aliquota TASI per i fabbricati rurali strumentali è pari all'1 per mille (aliquota base TASI)
CASE RURALI
Nel caso in cui le abitazioni rurali al 18 Giugno 2012 siano ancora mappate al Catasto terreni e quindi non avendo una propria rendita catastale, il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre dopo che si sarà adempiuto al prescritto accatastamento dei fabbricati entro il 30 novembre.
Importante: Entro il 30 Novembre 2012 tutti i fabbricati rurali al catasto terreni dovranno essere accatastati.
Se invece l’immobile possiede una rendita catastale, l'imposta deve essere calcolata a seconda del reale uso a cui è destinato (abitazione principale; seconde case o case affittate).
IMU 2018
ESENTE PER DISPOSIZIONI DI LEGGE