I fabbricati di interesse storico o artistico beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile IMU.
Tuttavia, ai fini fiscali, la vetustà dell'immobile, il suo pregio architettonico o l'ubicazione nel centro storico non sono sufficienti. Un immobile è definito "storico" solo ed esclusivamente se è oggetto di un formale Decreto di vincolo emanato dal Ministero della Cultura (tramite la Soprintendenza competente). I Comuni possono verificare tale status incrociando i dati della Conservatoria dei Registri Immobiliari con le banche dati del Ministero della Cultura, come il portale "Vincoli in Rete".
Il presupposto dell'agevolazione (Normativa IMU): La riduzione della base imponibile al 50% è disciplinata esplicitamente dalla Legge 160/2019, art. 1, comma 747, lettera a). La norma stabilisce il dimezzamento della base imponibile per i "fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
La definizione e la prassi (Il Vincolo Diretto):
La qualifica di immobile storico-artistico è dettata dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in particolare dagli articoli 10, 13 e 14.
Il riconoscimento non è automatico. L'iter (cd. "Dichiarazione dell'interesse culturale") può essere avviato d'ufficio dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, oppure su richiesta formulata direttamente dal proprietario, possessore o detentore dell'immobile.
La prassi si conclude con l'adozione di un provvedimento (Decreto) che appone il "vincolo diretto" sul bene.
Requisito fondamentale (La Trascrizione): Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 42/2004, il decreto di vincolo deve essere obbligatoriamente trascritto nei registri immobiliari (Conservatoria). Questa formalità è essenziale per rendere il vincolo opponibile ai terzi e, di riflesso, all'Ente impositore.
Per accertare la sussistenza del requisito, il Comune dispone di tre strumenti istituzionali:
Visura Ipotecaria (Agenzia delle Entrate - Territorio): Essendo il vincolo soggetto a trascrizione obbligatoria, una semplice visura ipotecaria sull'immobile (e non una visura catastale standard) rivelerà l'esistenza del vincolo a favore del Ministero della Cultura.
Portale "Vincoli in Rete": Il Ministero della Cultura ha sviluppato il portale web "Vincoli in Rete" (che integra i sistemi SITAP, SIGEC Web e Carta del Rischio). È uno strumento cartografico e documentale gratuito che permette alle Pubbliche Amministrazioni di verificare digitalmente i provvedimenti di tutela emessi sul territorio. Portale Vincoli in Rete (MiC)
Istanza alla Soprintendenza: Nei casi dubbi, l'Ufficio Tributi può richiedere formalmente un "Accertamento di sussistenza del provvedimento di tutela" scrivendo direttamente alla Soprintendenza territorialmente competente.
In virtù dell'autonomia statutaria, nella Regione Siciliana la competenza in materia di tutela dei beni culturali non spetta allo Stato (Ministero della Cultura - MiC), ma in via esclusiva alla Regione. Pertanto, ai fini della riduzione IMU del 50%, l'immobile deve essere vincolato tramite un Decreto emanato dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, che ha la medesima validità e forza di legge del decreto ministeriale emesso nel resto d'Italia.
Lo Statuto Autonomo (Competenza Esclusiva): L'art. 14, lettera n), dello Statuto della Regione Siciliana attribuisce alla Regione la competenza legislativa e amministrativa esclusiva in materia di "tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche". Per questo motivo, in Sicilia il Ministero della Cultura (MiC) non ha giurisdizione diretta sulle dichiarazioni di vincolo.
Le Soprintendenze per i Beni Culturali e Ambientali presenti nelle 9 province siciliane sono uffici regionali, non periferiche del Ministero statale. Il procedimento di dichiarazione di interesse culturale (che nel resto d'Italia è regolato dall'art. 13 del D.Lgs. 42/2004) in Sicilia si conclude con un Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (o con un D.A. - Decreto Assessoriale, per gli atti più risalenti).
Proprio per questo decentramento amministrativo, il portale nazionale del Ministero della Cultura ("Vincoli in Rete") è storicamente incompleto o non aggiornato per quanto riguarda gli immobili situati in Sicilia. Il Ministero, infatti, non è l'ente emanante. La Regione Siciliana si avvale di propri sistemi informativi territoriali (es. SITR - Carta di Rischio regionale o il Catalogo Generale dei Beni Culturali Siciliani).
Disciplina IMU: Legge 160/2019 (Normattiva)
Codice dei Beni Culturali: D.Lgs. 42/2004 (Normattiva)
Verifica Vincoli Ministeriali: Portale Vincoli in Rete (MiC)
REGIONE SICILIA:
Per ottimizzare il flusso di lavoro e ridurre i tempi di istruttoria, è fortemente consigliato inserire nel Regolamento IMU comunale un articolo che disciplini l'onere dichiarativo.
Pur essendo l'Ente tenuto ai controlli d'ufficio, l'applicazione dell'agevolazione dovrebbe essere subordinata alla presentazione della Dichiarazione IMU da parte del contribuente, con l'obbligo di indicare nelle note gli estremi del Decreto della Soprintendenza e la data di trascrizione presso i Registri Immobiliari. Questo trasferisce il fardello dell'input iniziale sul contribuente, permettendo all'ufficio di operare un controllo mirato anziché una ricerca alla cieca.
DOMANDA:
SE UN IMMOBILE HA RIDUZIONE PER IMMOBILE STORICO E RIDUZIONE PER INAGIBILITà L'IMPOSTA DOVUTA SI RIDUCE ALLA META' DELLA META'?
RISPOSTA:
SI, è possibile applicare una doppia riduzione, solo se l'immobile possiede entrambe le caratteristiche (storico e inagibile) .
In passato, l'interpretazione prevalente era che le riduzioni IMU per immobili storici e per inagibilità non potessero essere sommate, basandosi sul principio di non cumulabilità delle agevolazioni fiscali. La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) non prevede esplicitamente questa possibilità.
Tuttavia, un'importante pronuncia della Corte di Cassazione ha cambiato questo orientamento. L'Ordinanza n. 6266 del 2 marzo 2023 ha stabilito che le agevolazioni per i fabbricati di interesse storico o artistico e quelle per gli immobili inagibili possono essere applicate in modo cumulativo.
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base del fatto che le due riduzioni hanno finalità diverse e non sono tra loro alternative:
La riduzione per gli immobili storici serve a compensare il proprietario per il minor valore di mercato e i maggiori oneri di conservazione imposti dal vincolo.
La riduzione per l' inagibilità è concessa per la concreta impossibilità di usare l'immobile.
Secondo la Cassazione, non concedere il cumulo sarebbe irragionevole e in contrasto con i principi costituzionali di equità e capacità contributiva. La Corte ha capovolto le decisioni dei giudici di merito, che avevano precedentemente negato il cumulo.
Pertanto, un proprietario può prima ridurre la base imponibile del 50% per il vincolo storico-artistico e poi applicare un'ulteriore riduzione del 50% sull'imposta così calcolata a causa dell'inagibilità.
Riferimenti Normativi:
Legge 27 dicembre 2019, n. 160: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42