DOMANDA:
SE UN IMMOBILE HA RIDUZIONE PER IMMOBILE STORICO E RIDUZIONE PER INAGIBILITà L'IMPOSTA DOVUTA SI RIDUCE ALLA META' DELLA META'?
RISPOSTA:
SI, è possibile applicare una doppia riduzione, solo se l'immobile possiede entrambe le caratteristiche (storico e inagibile) .
In passato, l'interpretazione prevalente era che le riduzioni IMU per immobili storici e per inagibilità non potessero essere sommate, basandosi sul principio di non cumulabilità delle agevolazioni fiscali. La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) non prevede esplicitamente questa possibilità.
Tuttavia, un'importante pronuncia della Corte di Cassazione ha cambiato questo orientamento. L'Ordinanza n. 6266 del 2 marzo 2023 ha stabilito che le agevolazioni per i fabbricati di interesse storico o artistico e quelle per gli immobili inagibili possono essere applicate in modo cumulativo.
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base del fatto che le due riduzioni hanno finalità diverse e non sono tra loro alternative:
La riduzione per gli immobili storici serve a compensare il proprietario per il minor valore di mercato e i maggiori oneri di conservazione imposti dal vincolo.
La riduzione per l' inagibilità è concessa per la concreta impossibilità di usare l'immobile.
Secondo la Cassazione, non concedere il cumulo sarebbe irragionevole e in contrasto con i principi costituzionali di equità e capacità contributiva. La Corte ha capovolto le decisioni dei giudici di merito, che avevano precedentemente negato il cumulo.
Pertanto, un proprietario può prima ridurre la base imponibile del 50% per il vincolo storico-artistico e poi applicare un'ulteriore riduzione del 50% sull'imposta così calcolata a causa dell'inagibilità.
Riferimenti Normativi:
Legge 27 dicembre 2019, n. 160: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42