I moltiplicatori per il calcolo della base imponibile IMU sono stabiliti in misura fissa dalla normativa statale. Essi si applicano alla rendita catastale dell'immobile, preventivamente rivalutata del 5% (o al reddito dominicale rivalutato del 25% nel caso dei terreni agricoli).
La disciplina della base imponibile IMU è dettata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nello specifico, l'articolo 1, comma 745, definisce i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali (rivalutate del 5%) per i fabbricati, differenziandoli per categoria catastale. L'articolo 1, comma 746, definisce invece il moltiplicatore per i terreni agricoli.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 1, comma 746, L. 160/2019), pertanto non si applicano moltiplicatori catastali.
Inoltre, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri contabili (valore di bilancio) applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti annualmente con decreto del MEF.
Normattiva - Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
Con l'introduzione dell'IMU tramite l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto "Salva Italia", convertito con L. 214/2011), il legislatore ha operato un forte innalzamento delle basi imponibili. I moltiplicatori fissati per il 2012 erano quasi totalmente identici a quelli odierni (es. 160 per il Gruppo A, 140 per il B, 55 per C/1), con una sola, cruciale eccezione:
Gruppo D (esclusa D/5): Per il solo anno 2012, il moltiplicatore applicabile era 60.
Fino all'anno d'imposta 2011 compreso, l'imposta comunale di riferimento era l'ICI, normata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. L'articolo 5, comma 2, stabiliva i moltiplicatori da applicare alla rendita catastale rivalutata del 5%. I valori erano i seguenti:
Gruppi A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1): 100
Categoria A/10 e Gruppo D: 50
Categoria C/1 (Negozi e botteghe): 34
Terreni agricoli: 75 (da applicare al reddito dominicale rivalutato del 25%).
Disciplina ICI pre-2012: D.Lgs. 504/1992 su Normattiva (storico) - https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504
Disciplina IMU 2012: D.L. 201/2011 su Normattiva - https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201