La normativa vigente (Legge 160/2019) stabilisce che non è richiesto il requisito della residenza anagrafica né della dimora abituale per una sola unità immobiliare posseduta dal personale in servizio permanente appartenente a:
Forze armate;
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile;
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Carriera prefettizia.
Per beneficiare del trattamento agevolato (esenzione per le categorie non di lusso, aliquota ridotta e detrazione per le categorie A/1, A/8, A/9), devono sussistere le seguenti condizioni:
Proprietà/Diritto Reale: L'immobile deve essere posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale dal soggetto appartenente alle suddette categorie.
Unicità: L'agevolazione si applica a un solo immobile su tutto il territorio nazionale.
Non Locazione: L'unità immobiliare non deve essere locata.
Legge 27 dicembre 2019, n. 160: Articolo 1, comma 741, lettera c), numero 5.
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201: Articolo 13, comma 2 (norma originaria poi confluita nella nuova IMU).
Nota Tecnica: A differenza dei comuni cittadini, per i quali l'abitazione principale deve obbligatoriamente coincidere con la residenza anagrafica e la dimora abituale, per le Forze dell'ordine opera una "finzione legale" che permette il beneficio anche se il soggetto risiede altrove per motivi di servizio, purché l'immobile resti a sua disposizione (non affittato).