Il trattamento IMU per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) o enti equivalenti è mutato radicalmente nel corso degli anni. Non esiste una regola unica per il periodo 2012-2026; la tassazione si articola in tre specifiche fasi normative:
2012-2013: Soggetti a IMU, ma beneficiari della detrazione di 200 euro.
2014-2019: Esenti da IMU per totale assimilazione all'abitazione principale (sebbene assoggettati a TASI).
2020-2026 ("Nuova IMU"): Soggetti a IMU. L'esenzione totale è venuta meno: beneficiano di una detrazione fissa di 200 euro, ma l'aliquota di base applicabile è quella ordinaria dello 0,86% (salvo diversa deliberazione comunale).
ANALISI TECNICA E RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Periodo 2012-2013 (D.L. 201/2011 - "Vecchia IMU") Alla nascita dell'IMU, l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 (convertito dalla L. 214/2011) stabiliva che agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP si applicasse la detrazione prevista per l'abitazione principale, pari a 200 euro (sommata all'epoca alla maggiorazione di 50 euro per figli a carico). L'aliquota applicata era generalmente quella ridotta stabilita dal Comune per le abitazioni principali (di norma lo 0,4%). Non vi era esenzione totale.
2. Periodo 2014-2019 (IUC e abolizione IMU abitazione principale) Con il D.L. 102/2013 (convertito dalla L. 124/2013), il legislatore riformò l'art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011, equiparando ex lege gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP alle abitazioni principali. Poiché a decorrere dal 2014 l'IMU sull'abitazione principale (escluse le categorie A/1, A/8, A/9) fu soppressa dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), gli immobili IACP sono risultati totalmente esenti dall'IMU per tutto questo sessennio (ricadendo però nell'imposizione TASI).
3. Periodo 2020-2026 (L. 160/2019 - "Nuova IMU") Con la "Nuova IMU", che ha contestualmente abolito la TASI, la previgente esenzione totale per gli IACP è stata soppressa. L’art. 1 della L. 160/2019 delinea oggi il seguente quadro:
Detrazione (Comma 749): La legge riconosce esclusivamente il diritto allo scomputo di un importo fisso: "La suddetta detrazione [200 euro] si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP)...".
Aliquota (Comma 754): Si è registrato un annoso dibattito interpretativo, in quanto gli enti IACP richiedevano l’applicazione dell'aliquota ridotta (0,5%) prevista dal comma 749 per le abitazioni principali "di lusso". Tuttavia, l'orientamento consolidato del MEF e di IFEL chiarisce in modo inequivocabile che il comma 749 estende agli IACP solo ed esclusivamente la detrazione, non l'aliquota ridotta. Ne consegue che l'aliquota di base per gli alloggi IACP ricade in via residuale tra i "fabbricati diversi", ex art. 1, comma 754 della L. 160/2019. L'aliquota base è quindi fissata allo 0,86% (che il Comune può incrementare fino all'1,06% o diminuire sino all'azzeramento).
LINK UFFICIALI
Normativa vigente (L. 160/2019): Legge 27 dicembre 2019, n. 160 su Normattiva
Normativa storica (D.L. 201/2011): D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 su Normattiva
APPLICAZIONE PRATICA PER L'ENTE Si consiglia vivamente all'Ente Locale di porre in essere due azioni operative in fase di approvazione della Delibera Aliquote IMU:
Chiarezza Deliberativa: Esplicitare sempre un rigo/voce a sé stante per "Alloggi regolarmente assegnati da IACP", dichiarando chiaramente l'aliquota ad essi riservata (es. 0,86% o l'aliquota base prevista per gli "altri immobili"). Questa accortezza annulla il rischio di contenziosi seriali da parte degli Istituti.
Opzione di Azzeramento: Qualora l'Amministrazione Comunale, valutato il ruolo sociale di tali alloggi, non voglia gravare di IMU gli IACP, si rammenta che l'art. 1 comma 754 della L. 160/2019 consente all'Ente impositore di diminuire l'aliquota ordinaria "fino all'azzeramento". È dunque del tutto legittimo deliberare un'aliquota dello 0,00% specifica per questa fattispecie, sterilizzando alla fonte l'impatto tributario senza violare il dettato normativo.
La questione nasce dal coordinamento sistematico dell'art. 1 della L. 160/2019 (commi 741, 748, 749 e 754).
La pretesa degli IACP: Molti Istituti sostenevano che, godendo della detrazione di 200 euro prevista dal comma 749 (stesso comma che parla della detrazione per l'abitazione principale), l'immobile dovesse attrarre a sé anche l'aliquota base dello 0,5% stabilità dal comma precedente (748) per le abitazioni principali non esenti (A/1, A/8, A/9).
L'orientamento IFEL e MEF: Nelle Note di Lettura IFEL e nelle direttive del MEF emerge chiaramente che l'elenco delle "assimilazioni" all'abitazione principale dettato dal comma 741, lett. c), è tassativo e chiuso. Gli IACP non vi rientrano (come avveniva invece prima del 2020).
Di conseguenza, come confermato dalle indicazioni dipartimentali sui Regolamenti comunali, la disciplina fiscale degli IACP si "sdoppia":
Detrazione (Comma 749): Gli spettano di diritto i 200 euro fissi (rapportati ai mesi di assegnazione e non ai mesi di possesso)
Aliquota (Comma 754): In assenza di esplicita assimilazione normativa all'abitazione principale, gli alloggi IACP ricadono nel calderone residuale degli "altri immobili". L'aliquota base di legge è pertanto lo 0,86%.
ECCEZIONE FONDAMENTALE (L'Alloggio Sociale):
Il MEF nei propri Rilievi ai regolamenti IMU ha precisato una deroga essenziale: se lo specifico alloggio IACP rispetta i rigorosi e stringenti requisiti previsti dal D.M. 22 aprile 2008 (e viene adibito ad abitazione principale dell'assegnatario), esso si qualifica come "Alloggio Sociale". In questo (e solo in questo) caso, l'immobile rientra nell'assimilazione ex art. 1, comma 741, lett. c), n. 3 della L. 160/2019 e diventa totalmente esente da IMU
IFEL - Note di lettura Legge di Bilancio 2020 (Nuova IMU): Documento IFEL del 30 Gennaio 2020
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3535_23c15e26f77abd63a3f02df76d37c7b4
PAGINA 45
MEF Dipartimento Finanze - Esempi di Rilievi ai Regolamenti IMU (si veda l'esclusione degli alloggi IACP per il requisito dell'alloggio sociale): Circolari e Rilievi MEF
PAGINA 9
Gli alloggi IACP occupati dagli assegnatari non sono automaticamente "alloggi sociali" (quindi, nella maggior parte dei casi, non sono esenti). Al contrario, la detrazione di 200 euro spetta esclusivamente agli alloggi regolarmente assegnati, mentre quelli non assegnati (sfitti) pagano l'IMU ordinaria piena senza alcuna detrazione.
Ecco il quadro esatto delle tre casistiche possibili.
ANALISI TECNICA E RIFERIMENTI NORMATIVI
La Legge 160/2019 (Nuova IMU) delinea tre scenari distinti per gli immobili di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari (comunque denominati):
1. Alloggi IACP regolarmente ASSEGNATI che NON sono "Alloggi Sociali" (La regola generale) È la fattispecie più comune. Il semplice fatto che l'immobile sia di un IACP e sia regolarmente assegnato come abitazione principale non basta per l'esenzione.
Aliquota: Ordinaria di base (0,86%, o quella deliberata dal Comune per gli "altri fabbricati" ex art. 1, comma 754).
Detrazione: Beneficiano della detrazione di 200 euro (art. 1, comma 749).
Nota bene: Pagano l'IMU, ammortizzata unicamente dalla detrazione fissa.
2. Alloggi IACP regolarmente ASSEGNATI che SONO ANCHE "Alloggi Sociali" (L'eccezione esente) Affinché un alloggio sia qualificato come "alloggio sociale", non basta che sia di proprietà dell'IACP. Deve rispettare rigorosamente gli standard tecnici, urbanistici e di locazione stabiliti dal Decreto Ministeriale 22 aprile 2008.
Solo in questo caso scatta l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3 della L. 160/2019.
L'immobile è totalmente esente da IMU (se non rientra nelle categorie di lusso A/1, A/8, A/9).
3. Alloggi IACP NON ASSEGNATI (Sfitti/Vuoti) La norma è chiara e non lascia spazio a dubbi: la detrazione spetta solo se vi è l'assegnazione.
L'art. 1, comma 749 della L. 160/2019 recita testualmente: "La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi..."
Ne consegue che per gli alloggi vuoti o in attesa di assegnazione non spetta la detrazione di 200 euro.
L'IACP per questi immobili deve pagare l'IMU piena con aliquota ordinaria (art. 1, comma 754), senza sconti.
LINK UFFICIALI
Legge 160/2019 (vedi commi 741, 749, 754): Normattiva - L. 160/2019
Definizione Alloggio Sociale: Decreto Ministeriale 22 aprile 2008
APPLICAZIONE PRATICA PER L'ENTE In fase di accertamento IMU nei confronti degli Istituti (ALER, ATER, IACP, ecc.), l'Ufficio Tributi deve pretendere chiarezza:
L'onere della prova spetta all'IACP: Se l'Istituto dichiara un immobile come esente in quanto "alloggio sociale", il Comune deve richiedere la documentazione che attesti il puntuale rispetto dei requisiti del D.M. 22 aprile 2008. Se l'ente regionale non fornisce tale prova, l'immobile va accertato applicando l'aliquota ordinaria meno i 200 euro di detrazione (se assegnato).
Controllo incrociato sugli sfitti: Richiedere periodicamente all'IACP l'elenco degli alloggi non assegnati/vuoti nell'anno di imposta. Su quelli, il Comune deve accertare e riscuotere l'IMU ordinaria al 100%, recuperando la detrazione di 200 euro che non era dovuta per le mensilità di mancata assegnazione.