A decorrere dal 1° gennaio 2024, con la deliberazione 386/2023/R/rif, ARERA ha istituito due componenti perequative di natura tributaria che si aggiungono alla tariffa TARI (o alla tariffa corrispettiva) dovuta dagli utenti finali. Tali somme sono destinate alla copertura di costi legati a eventi eccezionali o a finalità sociali di sistema.
La componente UR1 è stata introdotta per dare attuazione alle disposizioni della c.d. "Legge SalvaMare" (L. 60/2022).
Finalità: Copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
Destinazione: Serve a garantire che i costi di smaltimento di questi rifiuti non gravino esclusivamente sui comuni costieri o sulle marinerie, ma siano ripartiti sull'intera collettività nazionale.
Valore 2024/2025/2026: L'importo è fissato in 0,10 € per utenza (per anno o per frazione di anno).
La componente UR2 è finalizzata al finanziamento dei meccanismi di agevolazione tariffaria riconosciuti agli utenti colpiti da gravi emergenze.
Finalità: Copertura delle agevolazioni concesse a seguito di eventi calamitosi di particolare gravità (come, ad esempio, l'alluvione in Emilia-Romagna del maggio 2023).
Funzionamento: I fondi raccolti tramite questa componente vengono gestiti dalla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) per rifondere i gestori dei mancati incassi derivanti dagli sconti applicati ai soggetti colpiti.
Valore 2024/2025/2026: L'importo è fissato in 1,50 € per utenza (per anno o per frazione di anno).
L'introduzione di queste componenti comporta precisi obblighi per gli enti impositori e i soggetti gestori:
Natura dell'Entrata: Le componenti UR1 e UR2 sono somme "passanti". Il Comune o il Gestore le incassa dall'utente ma ha l'obbligo di riversarle integralmente alla CSEA con scadenze periodiche.
Esposizione in Bolletta/Avviso: Le componenti devono essere indicate separatamente rispetto alla quota fissa e variabile della TARI, in modo che l'utente possa chiaramente distinguere il tributo locale dalle quote perequative nazionali.
Soggetti Passivi: Sono dovute da tutte le utenze (domestiche e non domestiche) attive nel periodo di riferimento.
Esclusione dal PEF: Tali costi non devono essere inseriti nel Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune, poiché non rappresentano costi del servizio locale, bensì oneri di sistema nazionali.
Il Comune (o il Gestore della tariffa) agisce come mero "esattore" per conto dello Stato, con l'obbligo di trasmettere dati e somme alla CSEA secondo queste scadenze:
Scadenza per la Dichiarazione (Comunicazione Dati):
Entro il 31 Gennaio (di ogni anno)
Adempimento: Comunicazione dei dati alla CSEA tramite il portale DataEntry Rifiuti. https://www.csea.it/
Oggetto: Dichiarazione del numero di utenze domestiche e non domestiche a cui sono state applicate le componenti nei documenti di riscossione emessi nell'anno solare precedente.
Entro il 15 Marzo (di ogni anno):
Adempimento: Versamento (riversamento) degli importi dovuti a titolo di UR1 e UR2 alla CSEA (Il pagamento deve avvenire tramite la piattaforma PagoPA (o sistema IUV) integrata nel portale CSEA)
Calcolo: Il versamento è pari al prodotto tra i valori unitari (0,10 € e 1,50 €) e il numero di utenze dichiarate al 31 gennaio, indipendentemente dall'effettivo incasso da parte del Comune.
Regola dell'esigibilità: Le somme devono essere riversate in base a quanto inserito nei documenti di riscossione emessi, a prescindere dall'effettivo incasso da parte del cittadino.
Deliberazione ARERA 386/2023/R/rif: Istituzione dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti. Sito ARERA
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2): Legge 147/2013 e successive integrazioni regolatorie. Dipartimento delle Finanze - TARI
In attuazione della Delibera ARERA 355/2025/R/rif, è stata istituita la componente perequativa UR3, che si aggiunge alle componenti UR1 e UR2. Questa componente è finalizzata a garantire la sostenibilità sociale del settore rifiuti attraverso il finanziamento del Bonus Sociale TARI.
La componente UR3 finanzia il meccanismo di sconto automatico destinato alle famiglie in condizioni di disagio economico.
Finalità: Copertura degli oneri relativi al Bonus Sociale Rifiuti, che consiste in uno sconto del 25% della TARI (o tariffa corrispettiva) calcolato sulla base dell'ISEE.
Funzionamento: A differenza delle altre componenti, la UR3 prevede un'interazione diretta con il sistema SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) per l'individuazione dei beneficiari.
Valore: L'importo unitario è definito annualmente da ARERA per gli anni 2025 e 2026 € 6,00 per utenza
L'introduzione della UR3 comporta un ciclo operativo complesso che vede il Gestore della Tariffa (GTRU) come attore principale:
Accreditamento SGAte: Il GTRU deve accreditarsi al portale SGAte previa designazione da parte del Comune. La scadenza per l'iscrizione è fissata al 28 febbraio 2026 (o entro 3 mesi per i nuovi gestori).
Individuazione Beneficiari: Entro il 1° marzo di ogni anno, SGAte trasmette al GTRU l'elenco dei soggetti aventi diritto al bonus (basato sulla DSU dell'anno precedente).
Erogazione del Bonus: Il GTRU deve riconoscere lo sconto direttamente nel documento di riscossione (bolletta) entro il 30 giugno. In caso di utenze cessate, il GTRU comunica i dati a SGAte e la CSEA provvede all'erogazione tramite bonifico domiciliato.
Esclusione dal PEF: Come per le altre componenti perequative, i costi relativi alla UR3 e i bonus erogati non devono essere inseriti nel PEF comunale, trattandosi di partite di sistema nazionali.
Il ciclo della UR3 segue scadenze semestrali e flussi specifici verso SGAte e CSEA:
1. Scadenze per l'Erogazione e Rendicontazione Bonus (SGAte):
1° Marzo: Disponibilità dei dati beneficiari su SGAte.
30 Maggio 2026: Termine per il caricamento dei Codici Fiscali per le utenze intestate a minori (deroga 2026).
30 Giugno: Termine ultimo per il riconoscimento del bonus in bolletta.
31 Luglio e 31 Gennaio: Termini per la rendicontazione dei bonus effettivamente erogati verso il sistema SGAte.
30 Settembre 2026: Termine per l'erogazione dei bonus relativi ai minori.
2. Scadenze per il Riversamento della Componente UR3 (CSEA):
Entro il 15 Settembre: Riversamento delle quote UR3 riscosse relative ai documenti emessi nel primo semestre (gennaio-giugno).
Entro il 15 Marzo: Riversamento delle quote UR3 riscosse relative ai documenti emessi nel secondo semestre (luglio-dicembre).
Deliberazione ARERA 355/2025/R/rif: Regole tecniche e operative per la gestione del Bonus Sociale Rifiuti. Sito ARERA
Manuale Operativo SGAte: Procedure per l'accreditamento e la gestione flussi CSV/Web. SGAte - Portale Agevolazioni
CSEA - Rifiuti: Portale per il riversamento economico delle componenti perequative. CSEA.it