L'Art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 prevede una commissione dello 0,30% legata ai pagamenti riferiti all'addizionale provinciale, ma è importante precisarne l'ambito di applicazione e la natura.
"Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. "
La commissione dello 0,30% è specificamente prevista per il TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente), ovvero l'addizionale provinciale che si paga contestualmente alla TARI.
Riferimento Normativo
La misura di tale commissione è stabilita dall'Art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. La norma dispone che:
Al Comune spetta una commissione posta a carico della Provincia impositrice.
La misura è pari allo 0,30% delle somme riscose (senza importi minimi o massimi).
Con l'introduzione del riversamento automatico per i pagamenti effettuati tramite F24 (operativo dal 1° giugno 2020, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. 124/2019):
La struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate provvede a riversare direttamente alla Provincia o Città Metropolitana quanto dovuto.
Tale riversamento avviene già al netto della commissione dello 0,30% che spetta al Comune.
Base di calcolo: Si applica sull'importo totale riscosso a titolo di TEFA (tributo, interessi e sanzioni).
Nota bene: Se il contribuente paga tramite canali diversi dall'F24 (es. PagoPA o bollettino postale non multi-beneficiario gestito direttamente dal Comune), è il Comune stesso che deve trattenere la commissione prima di riversare le somme alla Provincia.
Per approfondimenti, si può consultare il testo dell'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 sul portale ufficiale Normattiva.
In sede di accertamento per omesso o parziale versamento della TARI, il Comune deve calcolare sanzioni e interessi anche sulla quota relativa al TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente)?
SI!
Il motivo risiede nella natura giuridica del TEFA, che è considerato un tributo accessorio alla TARI.
Natura Accessoria del TEFA: Il TEFA, istituito dall'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è un tributo provinciale che si applica come addizionale alla tassa sui rifiuti. In base al principio generale del diritto tributario "accessorium sequitur principale", il tributo accessorio segue la disciplina del tributo principale. Pertanto, tutte le vicende giuridiche che riguardano la TARI (accertamento, riscossione, sanzioni, interessi e contenzioso) si estendono automaticamente anche al TEFA.
Disciplina Sanzionatoria: La sanzione per omesso o parziale versamento dei tributi locali è disciplinata in via generale dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede una sanzione ordinaria del 30% dell'importo non versato. Poiché il TEFA è parte integrante del "dovuto" a titolo di tassa rifiuti, la base di calcolo per la sanzione del 30% è costituita dalla somma di TARI e TEFA non versati.
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha confermato questa impostazione in più occasioni. Sebbene la Risoluzione n. 2/DPF del 20 maggio 2013 si riferisse alla TARES (il tributo che ha preceduto la TARI), il principio in essa espresso è tuttora valido e applicabile alla TARI.
La risoluzione chiarisce che il tributo provinciale:
"...ha natura accessoria rispetto al prelievo principale e, pertanto, ne segue la stessa disciplina anche ai fini sanzionatori."
Questo significa che l'apparato sanzionatorio previsto per il tributo principale si applica integralmente anche al tributo provinciale.
Quando il Comune emette un avviso di accertamento per mancato pagamento della TARI, deve:
Sommare l'importo della TARI non versata e la relativa quota TEFA non versata.
Calcolare la sanzione su tale somma totale.
Calcolare gli interessi legali (o nella diversa misura prevista dal regolamento comunale) sempre sulla somma dei due tributi.
Dal 2021, con l'istituzione di specifici codici tributo per il TEFA (TEFA per il tributo, TEFN per gli interessi e TEFZ per le sanzioni), la gestione è diventata ancora più chiara, evidenziando che ogni componente del prelievo (tributo, interessi e sanzioni) si applica ad entrambe le quote.