Quadro Normativo: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), commi 641 e seguenti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della L. 147/2013, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il legislatore ha voluto privilegiare il criterio dell'effettiva occupazione: il tributo è preteso da chi concretamente utilizza l'immobile e produce i rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori (es. co-conduttori), essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Normattiva (Testo di Legge vigente): Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Dipartimento delle Finanze (Orientamenti TARI): Finanze.gov.it - TARI
Fondazione IFEL (Approfondimenti e Note Operative): Fondazioneifel.it - TARI
La Tassa sui Rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile. Ma chi è esattamente tenuto al pagamento? A differenza di altri tributi locali come l'IMU, che gravano sul proprietario o sul titolare di un diritto reale, la TARI è legata all'utilizzo materiale del bene.
Scopriamo insieme la regola generale e le eccezioni previste dalla normativa vigente (Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Ai sensi dell'art. 1, comma 642 della L. 147/2013, il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Di conseguenza, il soggetto passivo è colui che concretamente utilizza l'immobile, indipendentemente dal fatto che ne sia il proprietario. Se un appartamento o un locale commerciale viene concesso in affitto o in comodato d'uso, l'obbligo di pagare la TARI spetta all'inquilino o al comodatario. Il proprietario dell'immobile, per tutta la durata del contratto, è sollevato da tale obbligo.
Cosa succede se un immobile è abitato o utilizzato da più persone, come nel caso di studenti universitari o coinquilini? La norma stabilisce che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Questo significa che il Comune può richiedere l'intero importo dovuto per la TARI a uno qualsiasi dei coabitanti, il quale avrà poi il diritto di farsi rimborsare dagli altri le rispettive quote.
Esiste una deroga molto importante alla regola del "chi usa, paga", pensata per le locazioni temporanee, turistiche (es. case vacanza, B&B non professionali) o transitorie molto brevi. Secondo il comma 643, se la detenzione temporanea ha una durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI non è dovuta dall'utilizzatore temporaneo, ma rimane ad esclusivo carico del possessore (proprietario, usufruttuario, ecc.). In questi casi, sarà quindi il locatore a dover dichiarare e pagare il tributo.
Per quanto riguarda le parti comuni dei condomini (ad esempio androni, scale, ascensori, lavatoi, terrazze condominiali indicate all'art. 1117 del Codice Civile), la TARI non è dovuta, poiché si presume che non producano autonomamente rifiuti o che la loro produzione sia già inglobata in quella delle singole utenze. Tuttavia, se una di queste aree comuni viene occupata o detenuta in via esclusiva da un singolo soggetto (ad esempio un condomino che recinta e utilizza ad uso esclusivo una parte del cortile), questi diventerà il soggetto passivo TARI per quell'area.
Casa di proprietà abitata dal proprietario: Paga il proprietario.
Casa in affitto (contratto standard 4+4, 3+2, ecc.): Paga l'inquilino.
Casa in affitto breve / turistico (meno di 6 mesi all'anno): Paga il proprietario.
Casa abitata da più coinquilini: Pagano tutti in via solidale (il Comune può chiedere il totale a uno solo).