2012-2013: Possibilità per il Comune di considerare l'immobile come abitazione principale.
2014: Eliminazione della possibilità di assimilazione a abitazione principale (Legge 23.05.2014 n° 80).
2015: Unità immobiliare considerata abitazione principale per pensionati residenti all'estero con pensione rilasciata dallo Stato estero. Agevolazioni sulle imposte comunali TARI e TASI ridotte di due terzi (Legge 23.05.2014 n° 80).
2020: Abolizione dell'assimilazione a abitazione principale per i pensionati AIRE, come specificato nella Legge di Bilancio 2020.
2021: Riduzione IMU al 50% per una sola unità immobiliare non locata o data in comodato per pensionati con pensione in convenzione internazionale (Art. 1 comma 48, Legge 30 dicembre 2020, n. 178).
2022: Riduzione IMU al 62,5% (pagano il 37,5%) per gli stessi pensionati sopra menzionati.
2023: Riduzione IMU al 50% per pensionati in convenzione internazionale con l'Italia.
UE, SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), Svizzera, Regno Unito
Extraeuropei: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA, Uruguay, Venezuela.
La Risoluzione N. 5/DF dell'11 giugno 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze chiarisce le disposizioni relative all'applicazione dell'IMU e della TARI per i soggetti non residenti in Italia.
Il documento risponde a una richiesta di chiarimenti sull'articolo 1, comma 48, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020), che stabilisce agevolazioni fiscali per gli immobili posseduti in Italia da non residenti.
Ecco i punti chiave:
A partire dal 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo (non locata o data in comodato d'uso) posseduta in Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà e la TARI è ridotta di due terzi.
Questa agevolazione è riservata a coloro che sono titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e che risiedono in uno "Stato di assicurazione diverso dall'Italia".
Per "pensione in regime di convenzione internazionale" si intende una pensione ottenuta tramite la totalizzazione dei contributi versati in Italia con quelli versati in un altro Paese convenzionato, sia esso un Paese UE, SEE, la Svizzera, il Regno Unito o un Paese extraeuropeo con una convenzione bilaterale.
La norma specifica che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza e lo Stato che eroga la pensione, ed entrambi devono essere diversi dall'Italia.
L'agevolazione non si applica se la pensione è stata maturata esclusivamente in uno Stato estero.
Viene specificato che le convenzioni con il Messico e la Repubblica di Corea non prevedono la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi, pertanto le agevolazioni non sono applicabili in questi casi.
La risposta sintetica è NO, in linea generale l'agevolazione non spetta automaticamente alle pertinenze.
Allo stato attuale della normativa (anno 2024 e 2025), la riduzione IMU del 50% per i pensionati residenti all'estero si applica rigorosamente alla sola unità immobiliare a uso abitativo e non si estende automaticamente alle pertinenze (come garage, cantine, posti auto, C/2, C/6, C/7), a meno che il Comune non abbia stabilito diversamente nel proprio regolamento.
Ecco i dettagli normativi e operativi:
L'agevolazione vigente è disciplinata dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020, art. 1, comma 48). Questa norma prevede una riduzione dell'IMU al 50% e della TARI di due terzi per:
Una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia;
Non locata né data in comodato d'uso;
Posseduta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
A differenza dell'esenzione per "Abitazione Principale", dove la legge cita espressamente che il beneficio si estende alle pertinenze (una per categoria C/2, C/6, C/7), il testo dell'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020 non menziona le pertinenze.
Interpretazione letterale: Essendo una norma di agevolazione fiscale, si applica un'interpretazione restrittiva. Poiché il legislatore ha scritto "una sola unità immobiliare a uso abitativo" senza aggiungere "e relative pertinenze", l'agevolazione statale si ferma all'abitazione.
Conferma indiretta: Attualmente è in discussione un disegno di legge (A.C. 956) che propone di assimilare nuovamente questi immobili all'abitazione principale includendo le pertinenze. Il fatto che serva una nuova legge per includerle conferma che oggi, di base, sono escluse.
Nonostante la norma statale sia restrittiva, i Comuni hanno potestà regolamentare.
Verifica il Regolamento Comunale: Ti consiglio vivamente di controllare il Regolamento IMU del Comune dove si trova l'immobile. Alcuni Comuni, nella loro autonomia, potrebbero aver deciso di estendere l'aliquota agevolata o la riduzione anche alle pertinenze.
Calcolo Standard: In assenza di specifica delibera comunale favorevole, dovrai calcolare:
Abitazione: IMU ridotta del 50%.
Pertinenze (es. Garage C/6): IMU piena (aliquota ordinaria o specifica per pertinenze).
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 48 (Normativa attuale sulla riduzione al 50%).
Risoluzione MEF n. 5/DF dell'11 giugno 2021 (Chiarimenti sui pensionati esteri, conferma i requisiti stringenti).
Link Normattiva (Legge 178/2020): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178