DA VERIFICARE:
in sede di accertamento per omesso o parziale versamento della TARI, il Comune deve calcolare sanzioni e interessi anche sulla quota relativa al TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).
Il motivo risiede nella natura giuridica del TEFA, che è considerato un tributo accessorio alla TARI.
Natura Accessoria del TEFA: Il TEFA, istituito dall'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è un tributo provinciale che si applica come addizionale alla tassa sui rifiuti. In base al principio generale del diritto tributario "accessorium sequitur principale", il tributo accessorio segue la disciplina del tributo principale. Pertanto, tutte le vicende giuridiche che riguardano la TARI (accertamento, riscossione, sanzioni, interessi e contenzioso) si estendono automaticamente anche al TEFA.
Disciplina Sanzionatoria: La sanzione per omesso o parziale versamento dei tributi locali è disciplinata in via generale dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede una sanzione ordinaria del 30% dell'importo non versato. Poiché il TEFA è parte integrante del "dovuto" a titolo di tassa rifiuti, la base di calcolo per la sanzione del 30% è costituita dalla somma di TARI e TEFA non versati.
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha confermato questa impostazione in più occasioni. Sebbene la Risoluzione n. 2/DPF del 20 maggio 2013 si riferisse alla TARES (il tributo che ha preceduto la TARI), il principio in essa espresso è tuttora valido e applicabile alla TARI.
La risoluzione chiarisce che il tributo provinciale:
"...ha natura accessoria rispetto al prelievo principale e, pertanto, ne segue la stessa disciplina anche ai fini sanzionatori."
Questo significa che l'apparato sanzionatorio previsto per il tributo principale si applica integralmente anche al tributo provinciale.
Quando il Comune emette un avviso di accertamento per mancato pagamento della TARI, deve:
Sommare l'importo della TARI non versata e la relativa quota TEFA non versata.
Calcolare la sanzione (solitamente il 30%) su tale somma totale.
Calcolare gli interessi legali (o nella diversa misura prevista dal regolamento comunale) sempre sulla somma dei due tributi.
Dal 2021, con l'istituzione di specifici codici tributo per il TEFA (TEFA per il tributo, TEFN per gli interessi e TEFZ per le sanzioni), la gestione è diventata ancora più chiara, evidenziando che ogni componente del prelievo (tributo, interessi e sanzioni) si applica ad entrambe le quote.