La tabella che segue mostra le % delle sanzioni da applicare in base ai giorni di ritardo, dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento alla data in cui il contribuente effettua il versamento. Il pagamento dovrà essere effettuato maggiorando l'importo dovuto della sanzione e degli interessi legali calcolati sulla base dei giorni di ritardo.
Per le violazioni commesse dal 01/01/2024, così come stabilito dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024", modificando anche la percentuale di sanzione per omesso, parziale o tardivo pagamento previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 471 del 18/12/1997 al 25% (art. 1 lettera l (L) "al comma 1, le parole: «pari al trenta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al venticinque»".
Vengono modificate anche alcune disposizioni e riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 472 del 18/12/1997 restano invariate per quanto riguarda il ravvedimento entro l'anno. Non sono più previste ulteriori scaglioni di riduzione oltre l'anno dalla violazione commessa. Superati i 365 giorni verra'a pplicata un'unica riduzione, ad 1/7 del 25%.
Le riduzioni fino a 90 giorni vengono considerate sulla sanzione del 12.50%.
Viene introdotta anche la possibilità di ravvedersi nel caso in cui il contribuente riceva lo schema di atto relativo al contraddittorio preventivo. In tal caso la sanzione potrà essere ridotta ad 1/6 della sanzione prevista al momento del pagamento (comma 1 lettera b-ter) "ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218")
PER LE VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01/09/2024
In vigore dal 25/12/2019 - [art.10-bis (estensione del ravvedimento operoso)] D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019 n. 157 abbroga il comma 1-bis dell'art. 13 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997 (1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ((e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli)).
Circolare del 04/03/2016 n. 4 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento
DALL'ANNO DI CASSA 2020 (D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019 n. 157) PER LE VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31.08.2023