L’articolo 58-quinquies della Legge 157/2019, convertendo il Decreto Legge 124/2019, ha apportato modifiche alla classificazione delle utenze, modificando quanto era stato stabilito con il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 158/99.
Art. 58-quinquies (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158). -
<<1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";
b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali". >>
Le categorie definite dall'allegato 1 del DPR 158/99 sono state modificate. Gli studi professionali dal 01/01/2020 sono stati inseriti all'interno della categoria che comprendeva le banche e gli istituti di credito
Di conseguenza, gli studi professionali non sono più inclusi nella categoria 2.11 "uffici, agenzie", ma sono stati spostati nella categoria 2.12, che comprende le “banche ed istituti di credito e studi professionali".
Si dovrà variare d'ufficio per tutti gli stuti professionali l'utenza, dalla categoria 2.11 alla categoria 2.12 con data di validità 01/01/2020.
Gli studi professionali sono organizzazioni o entità che offrono servizi di consulenza o assistenza in ambito legale, fiscale, contabile, medico, ingegneristico o di altro tipo. Questi studi sono composti da professionisti qualificati, come avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, architetti e altri esperti, che lavorano insieme per fornire servizi specializzati ai loro clienti.