Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
AGGIORNAMENTI:
DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (Modificazioni apportate in sede di conversione)
<<dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) al comma 652 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";>>
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
ART. 1 COMMA 27.
<<All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»;>>
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018)
ART.1 COMMA 38.
<<All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».>>
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019)
ART. 1 COMMA 1093.
<<All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 ».>>
La LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n.301) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 57-bis.
<<1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"; >>
ANNO IMPOSTA
LEGGE
ARTICOLO
2014
DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68
(Modificazioni apportate in sede di conversione)
2015
DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68
(Modificazioni apportate in sede di conversione)
2016
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
ART. 1 COMMA 27
2017
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
ART. 1 COMMA 27
2018
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018)
ART.1 COMMA 38
2019
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019)
ART. 1 COMMA 1093
2020
DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157
La LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n.301) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 57-bis.