Per le violazioni commesse dal 01/01/2024, così come stabilito dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024", modificando anche la percentuale di sanzione per omesso, parziale o tardivo pagamento previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 471 del 18/12/1997 al 25% (art. 1 lettera l (L) "al comma 1, le parole: «pari al trenta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al venticinque»".
SANZIONE PER OMESSO, PARZIALE PAGAMENTO PARI AL 25%
TARDIVO VERSAMENTO:
fino a 15 giorni al 0.83333% per ogni giorno di ritardo
fino a 90 giorni al 12.50%
dal 91 giorno al 25,00%
La sanzione per omesso parziale o tardivo versamento è stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471 del 18/12/1997 ("Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione") che prevede per il versamento non eseguito, in tutto o in parte, una sanzione pari al 25,00%
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa ((pari al venticinque)) per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
nel caso di tardivo pagamento verra' applicata una sanzione calcolata in base ai giorni di ritardo, fino a 90 giorni è prevista una riduzione del 50% della sanzione, di cui sopra, pari al 25%, mentre invece fino al 14° giorno di ritardo verrà applicata una sanzione ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (la sanzione prevista del 25%.ridotta della metà = 12.50%, ulteriormente ridotta ad un quindicesimo =0.8333% da applicare ad ogni giorno di ritardo).
"Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."
Per le violazioni commesse fino al 01/01/2024, così come stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 471 del 18/12/1997, la sanzione prevista è pari al 30%.
SANZIONE PER OMESSO, PARZIALE PAGAMENTO PARI AL 30%
TARDIVO VERSAMENTO:
fino a 15 giorni al 1,00% per ogni giorno di ritardo
fino a 90 giorni al 15,00%
dal 91 giorno al 30,00%
La sanzione per omesso parziale o tardivo versamento è stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471 del 18/12/1997 ("Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione") che prevede per il versamento non eseguito, in tutto o in parte, una sanzione pari al 30,00%
" 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. "
nel caso di tardivo pagamento verra' applicata una sanzione calcolata in base ai giorni di ritardo, fino a 90 giorni è prevista una riduzione del 50% della sanzione, di cui sopra, pari al 30%, mentre invece fino al 14° giorno di ritardo verrà applicata una sanzione ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (la sanzione prevista del 30%.ridotta della metà = 15,00%, ulteriormente ridotta ad un quindicesimo =1,00% da applicare ad ogni giorno di ritardo).
" Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. "
La Legge n. 147 del 2013 e il D. Lgs. n. 472 del 1997 disciplinano le sanzioni TARI.
La sanzione per l'omessa dichiarazione TARI è stabilita dalla Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014).
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014)
Articolo 1, Comma 696: Sanzione per omessa presentazione della dichiarazione (dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro).
Articolo 1, Comma 699: Riduzione delle sanzioni per acquiescenza.
Link a Normattiva:
La disciplina generale delle sanzioni tributarie, alla quale la TARI fa riferimento per il ravvedimento operoso, è contenuta nel D. Lgs. n. 472 del 1997.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie)
Articolo 13: Disciplina il Ravvedimento operoso (riduzione della sanzione in base alla tempestività della regolarizzazione).
Link a Normattiva:
Le modifiche più recenti al sistema sanzionatorio, applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, sono contenute nel D. Lgs. n. 87 del 2024.
Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87
(Disposizioni in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario)
Il decreto modifica la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie (D. Lgs. n. 472/1997 e D. Lgs. n. 471/1997), stabilendo, tra l'altro, che le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.
Introduce novità sul cumulo giuridico, escludendolo per le sanzioni relative ai tributi locali.
Link a Normattiva:
commi 161-170 del la L296/2007
Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 6 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 472, le sanzioni non producono ulteriori interessi. gli unici ad essere calcolati sono riferiti all'imposta dovuta e non pagata.
"3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. "
per le sanzioni per omessa/infedele denuncia tarsu si applica quanto previsto dall'art. 76 del DECRETO LEGISLATIVO del 15 NOVEMBRE 1993 n. 507 modificato dall' art. 12 comma 1 lettera d) del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 e dall' art. 4 comma 3 lettera b) del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 203.
di seguito stralci dei decreti sopra citati:
art. 76 del DECRETO LEGISLATIVO del 15 NOVEMBRE 1993 n. 507
Sanzioni
1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della
tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'articolo 75.
art. 12 comma 1 lettera d) del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473
d) l'art. 76, concernente le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, è sostituito dal seguente:
<
1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.>>.
art. 4 comma 3 lettera b)del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 203.
b) all'articolo 76, concernente sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi interni, come modificato dallo stesso articolo 12, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo n. 473 del 1997:
1) nel comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con un minimo di lire centomila";
2) nel comma 2 le parole: "articolo 63, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 73, comma 3-bis";
3) nel comma 3, dopo le parole: "commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ", primo periodo,".