Nel panorama della fiscalità locale, la legittimità delle sanzioni irrogate per l'omessa dichiarazione IMU è un tema di costante confronto tra contribuenti e Comuni. Il principio della "conoscibilità" e la non sanzionabilità
Il presupposto fondamentale per la non sanzionabilità dell'omessa denuncia risiede nel divieto imposto alla Pubblica Amministrazione di richiedere al cittadino dati che possiede già. Le basi giuridiche per contestare la sanzione (che ordinariamente va dal 100% al 200% dell'imposta) sono due:
Dati gestiti dal Comune (es. Cambio di Residenza): L'art. 6, comma 4, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente) vieta espressamente agli enti di richiedere documenti e informazioni già in loro possesso. Essendo i registri anagrafici gestiti dal Comune stesso, l'ufficio tributi è già formalmente a conoscenza della data in cui un immobile acquisisce o perde il requisito di "abitazione principale".
Dati acquisibili tramite altre banche dati (es. Compravendite): L'art. 37, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha soppresso l'obbligo di dichiarazione per le variazioni immobiliari i cui dati sono fruibili dai Comuni tramite il Modello Unico Informatico (MUI) utilizzato dai notai (disponibili sulla piattaforma SISTER dell'agenzia dell'Entrate). Questa semplificazione è divenuta pienamente operativa dal 1° gennaio 2008. Pertanto, il passaggio di proprietà è visibile al Comune senza necessità di un'ulteriore denuncia da parte dell'acquirente.
i dati potranno essere condultabili dal cumune sia attraverso i MUI (atti notarili disponibili sulla piattaforma SISTER dell'agenzia dell'Entrate che attraverso la consultazione catastale sempre sulla piattaforma SISTER.
In questi scenari, l'ente può legittimamente recuperare l'eventuale maggiore imposta dovuta per il cambio di destinazione d'uso o la perdita dell'agevolazione, ma l'applicazione della sanzione per omessa denuncia è illegittima.
Esistono tuttavia situazioni in cui le banche dati pubbliche non forniscono all'ente gli elementi sufficienti per la liquidazione del tributo. In tali fattispecie, l'obbligo dichiarativo permane e la sua omissione è sanzionabile:
Aree Fabbricabili: Il valore venale in comune commercio di un'area edificabile non è desumibile in automatico da una visura catastale, poiché dipende da indici urbanistici e fluttuazioni di mercato. È onere del contribuente dichiararne il valore.
Immobili inagibili o inabitabili: Per beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile, lo stato di fatiscenza o inagibilità (non superabile con manutenzione ordinaria) deve essere comunicato al Comune.
Locazioni a canone concordato: Per usufruire delle riduzioni di legge, l'esistenza di un contratto agevolato necessita spesso di un'esplicita comunicazione all'ente.
Beni merce: I fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese edili richiedono la dichiarazione a pena di decadenza dall'esenzione.
53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.