L'Art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 prevede una commissione dello 0,30% legata ai pagamenti riferiti all'addizionale provinciale, ma è importante precisarne l'ambito di applicazione e la natura.
"Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. "
La commissione dello 0,30% è specificamente prevista per il TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente), ovvero l'addizionale provinciale che si paga contestualmente alla TARI.
Riferimento Normativo
La misura di tale commissione è stabilita dall'Art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. La norma dispone che:
Al Comune spetta una commissione posta a carico della Provincia impositrice.
La misura è pari allo 0,30% delle somme riscose (senza importi minimi o massimi).
Con l'introduzione del riversamento automatico per i pagamenti effettuati tramite F24 (operativo dal 1° giugno 2020, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. 124/2019):
La struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate provvede a riversare direttamente alla Provincia o Città Metropolitana quanto dovuto.
Tale riversamento avviene già al netto della commissione dello 0,30% che spetta al Comune.
Base di calcolo: Si applica sull'importo totale riscosso a titolo di TEFA (tributo, interessi e sanzioni).
Nota bene: Se il contribuente paga tramite canali diversi dall'F24 (es. PagoPA o bollettino postale non multi-beneficiario gestito direttamente dal Comune), è il Comune stesso che deve trattenere la commissione prima di riversare le somme alla Provincia.
Per approfondimenti, si può consultare il testo dell'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 sul portale ufficiale Normattiva.